La maternità può assumere forme diverse. Lo sa bene Evita, donna single di 40 anni di Torino, alla quale è stata negata la possibilità di accedere alla fecondazione in vitro ''in conformità alla legge vigente''.
Il riferimento giuridico è la Legge 40 del 2004 che regola l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che quest'anno ha compiuto 20 anni. Ma un grande limite ne ridimensiona la portata: perché una donna single non può accedere alla procreazione medicalmente assistita? Il caso arriva in Corte costituzionale.
Un vuoto normativo.
Il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla legge 40/2004: quali sono i diritti riproduttivi per i genitori single?
La questione di legittimità riguarda l'articolo 5 della legge, che regola l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma), limitandole alle sole coppie di sesso diverso. La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento portato avanti da una donna single di Torino, assistita dal team legale dell'Associazione Luca Coscioni.
Evita aveva richiesto di poter accedere alla Pma presso un centro a Firenze, in Toscana, ma la sua richiesta è stata negata in conformità alla legge vigente.
Un passo verso l'uguaglianza nei diritti riproduttivi.
La giudice ha ritenuto che vi siano sufficienti ragioni per dubitare della costituzionalità dell'articolo 5, poiché l'esclusione delle persone single dall'accesso alla Pma potrebbe violare alcuni principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Tra questi, il diritto all'uguaglianza, alla salute, alla libertà di autodeterminazione e alla vita privata e familiare. La giudice ha anche evidenziato come in molti Paesi europei tali tecniche siano accessibili anche a persone single e ha sottolineato l'irragionevolezza di un divieto che può essere facilmente aggirato attraverso il cosiddetto ''turismo procreativo'', ovvero la possibilità di recarsi all'estero per ottenere trattamenti che in Italia sono vietati.
Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del team legale che ha assistito Evita, ha commentato la decisione del Tribunale di Firenze come ''un passo importante verso l'affermazione dei diritti riproduttivi delle persone singole in Italia''.
Ha inoltre espresso fiducia che la Corte costituzionale possa riconoscere la discriminazione insita nella norma vigente e l'ingiustizia di un divieto che limita ingiustamente l'accesso alla genitorialità. ''Cancellare questo divieto non creerebbe alcun vuoto normativo - ha dichiarato Gallo - poiché le procedure sono già regolamentate e la fecondazione eterologa è legale in Italia dal 2014 grazie a una sentenza di incostituzionalità.''
Il riferimento giuridico è la Legge 40 del 2004 che regola l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che quest'anno ha compiuto 20 anni. Ma un grande limite ne ridimensiona la portata: perché una donna single non può accedere alla procreazione medicalmente assistita? Il caso arriva in Corte costituzionale.
Un vuoto normativo.
Il Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla legge 40/2004: quali sono i diritti riproduttivi per i genitori single?
La questione di legittimità riguarda l'articolo 5 della legge, che regola l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma), limitandole alle sole coppie di sesso diverso. La questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento portato avanti da una donna single di Torino, assistita dal team legale dell'Associazione Luca Coscioni.
Evita aveva richiesto di poter accedere alla Pma presso un centro a Firenze, in Toscana, ma la sua richiesta è stata negata in conformità alla legge vigente.
Un passo verso l'uguaglianza nei diritti riproduttivi.
La giudice ha ritenuto che vi siano sufficienti ragioni per dubitare della costituzionalità dell'articolo 5, poiché l'esclusione delle persone single dall'accesso alla Pma potrebbe violare alcuni principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Tra questi, il diritto all'uguaglianza, alla salute, alla libertà di autodeterminazione e alla vita privata e familiare. La giudice ha anche evidenziato come in molti Paesi europei tali tecniche siano accessibili anche a persone single e ha sottolineato l'irragionevolezza di un divieto che può essere facilmente aggirato attraverso il cosiddetto ''turismo procreativo'', ovvero la possibilità di recarsi all'estero per ottenere trattamenti che in Italia sono vietati.
Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del team legale che ha assistito Evita, ha commentato la decisione del Tribunale di Firenze come ''un passo importante verso l'affermazione dei diritti riproduttivi delle persone singole in Italia''.
Ha inoltre espresso fiducia che la Corte costituzionale possa riconoscere la discriminazione insita nella norma vigente e l'ingiustizia di un divieto che limita ingiustamente l'accesso alla genitorialità. ''Cancellare questo divieto non creerebbe alcun vuoto normativo - ha dichiarato Gallo - poiché le procedure sono già regolamentate e la fecondazione eterologa è legale in Italia dal 2014 grazie a una sentenza di incostituzionalità.''
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