Aggiornamento - "La Regione prende atto della decisione della Corte costituzionale sulla disciplina regionale in materia di mutamenti di destinazione d'uso. L'intervento normativo della Regione aveva un obiettivo chiaro: salvaguardare la potestà pianificatoria dei Comuni e limitare gli effetti, anche finanziari, che una liberalizzazione generalizzata può produrre sugli enti locali e sui territori". Così l'assessore regionale all'urbanistica Filippo Boni commenta con una nota la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo nrome della legge regionale 51 del 2025.
"È noto - ha aggiunto Boni - che funzioni diverse generano impatti differenti sui contesti urbanizzati. Un cambio di destinazione d'uso non è sempre neutro per l'organizzazione urbana, per i servizi, per la mobilità, per gli standard e per l'equilibrio complessivo degli insediamenti. Di questo, la norma statale prima e la sentenza poi non hanno ritenuto di tenere adeguatamente conto".
"La Toscana, a differenza di molte altre regioni italiane - ha proseguito -, dispone di strumenti urbanistici comunali moderni, aggiornati e coerenti con principi di sostenibilità, riduzione del consumo di suolo e tutela delle risorse naturali. La pianificazione toscana è costruita su una forte attenzione al territorio e alla qualità degli insediamenti".
"Introdurre una liberalizzazione spinta dei cambi di destinazione d'uso - ha concluso l'assessore - significa incidere direttamente sui piani comunali e sulla stessa competenza dei Comuni in materia di governo del territorio. La Regione continuerà a operare, nel rispetto della sentenza, per tutelare la qualità della pianificazione urbanistica toscana, l'autonomia comunale e l'interesse pubblico a uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori".
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La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Toscana numero 51 del 2025 nella parte in cui disciplina i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di riferimento, incidendo illegittimamente sugli oneri di urbanizzazione, sui poteri dei Comuni e sui termini di applicazione. E' quanto si legge in una nota della Consulta, relativa alla sentenza numero 61 depositata oggi.
Il provvedimento modificava la legge urbanistica regionale 65/2014 per il recepimento del decreto Salva-Casa nazionale.
Secondo la Consulta, che ha accolto il ricorso del Governo, la disciplina degli oneri di urbanizzazione rientra nei principi fondamentali della materia 'governo del territorio' e "la normativa statale - si legge nella nota di sintesi -, nel prevedere il solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria, si colloca in un sistema coerente con la natura dei mutamenti di destinazione d'uso in aree già urbanizzate. La disposizione regionale, al contrario, consentendo di mantenere anche gli oneri di urbanizzazione primaria, si pone in contrasto con tale assetto".
E' stata accolta anche la seconda censura, relativa alla previsione regionale che attribuisce ai Comuni la possibilità di stabilire, nei propri strumenti urbanistici, non solo 'condizioni' ma anche 'limitazioni' ai mutamenti di destinazione d'uso, ed è stata dichiarata illegittima anche la disciplina regionale transitoria, che prevedeva un differimento dell'applicazione della normativa statale sull'uso degli immobili subordinandola all'approvazione, entro due anni, di varianti urbanistiche comunali o di appositi atti di adeguamento.
"È noto - ha aggiunto Boni - che funzioni diverse generano impatti differenti sui contesti urbanizzati. Un cambio di destinazione d'uso non è sempre neutro per l'organizzazione urbana, per i servizi, per la mobilità, per gli standard e per l'equilibrio complessivo degli insediamenti. Di questo, la norma statale prima e la sentenza poi non hanno ritenuto di tenere adeguatamente conto".
"La Toscana, a differenza di molte altre regioni italiane - ha proseguito -, dispone di strumenti urbanistici comunali moderni, aggiornati e coerenti con principi di sostenibilità, riduzione del consumo di suolo e tutela delle risorse naturali. La pianificazione toscana è costruita su una forte attenzione al territorio e alla qualità degli insediamenti".
"Introdurre una liberalizzazione spinta dei cambi di destinazione d'uso - ha concluso l'assessore - significa incidere direttamente sui piani comunali e sulla stessa competenza dei Comuni in materia di governo del territorio. La Regione continuerà a operare, nel rispetto della sentenza, per tutelare la qualità della pianificazione urbanistica toscana, l'autonomia comunale e l'interesse pubblico a uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori".
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La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Toscana numero 51 del 2025 nella parte in cui disciplina i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di riferimento, incidendo illegittimamente sugli oneri di urbanizzazione, sui poteri dei Comuni e sui termini di applicazione. E' quanto si legge in una nota della Consulta, relativa alla sentenza numero 61 depositata oggi.
Il provvedimento modificava la legge urbanistica regionale 65/2014 per il recepimento del decreto Salva-Casa nazionale.
Secondo la Consulta, che ha accolto il ricorso del Governo, la disciplina degli oneri di urbanizzazione rientra nei principi fondamentali della materia 'governo del territorio' e "la normativa statale - si legge nella nota di sintesi -, nel prevedere il solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria, si colloca in un sistema coerente con la natura dei mutamenti di destinazione d'uso in aree già urbanizzate. La disposizione regionale, al contrario, consentendo di mantenere anche gli oneri di urbanizzazione primaria, si pone in contrasto con tale assetto".
E' stata accolta anche la seconda censura, relativa alla previsione regionale che attribuisce ai Comuni la possibilità di stabilire, nei propri strumenti urbanistici, non solo 'condizioni' ma anche 'limitazioni' ai mutamenti di destinazione d'uso, ed è stata dichiarata illegittima anche la disciplina regionale transitoria, che prevedeva un differimento dell'applicazione della normativa statale sull'uso degli immobili subordinandola all'approvazione, entro due anni, di varianti urbanistiche comunali o di appositi atti di adeguamento.
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