Il Consiglio regionale approva la nuova governance dei legali e corregge la norma sui vertici delle agenzie per evitare l'illegittimità

Il Consiglio regionale della Toscana ha varato una riforma significativa dell'Avvocatura regionale, sancendone una nuova configurazione istituzionale. Il cambiamento principale riguarda il posizionamento dell'ufficio legale, che cessa di essere inserito nella gerarchia amministrativa tradizionale per trasformarsi in una struttura dirigenziale autonoma, collocata al di fuori delle strutture di vertice della Giunta. Questa legge definisce inoltre con precisione la figura del dirigente avvocato, stabilendo requisiti stringenti: la nomina spetta al Presidente della Giunta su proposta del Direttore Generale, con un incarico di durata variabile tra i tre e i cinque anni.

Per ricoprire il ruolo di guida dell'Avvocatura, il candidato deve possedere un profilo di alta specializzazione. La scelta può ricadere su dirigenti di ruolo della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, purché abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato con abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Fondamentale, inoltre, è il possesso di una documentata esperienza nel settore del diritto pubblico, a garanzia della qualità tecnica della difesa dell'ente.

Parallelamente, l'aula ha approvato una seconda legge che segna un netto "dietrofront" su una decisione presa lo scorso marzo. È stata infatti abrogata la norma che prevedeva una proroga di sei mesi per gli incarichi di vertice di numerosi enti e agenzie regionali, tra cui Irpet, Arpat, Toscana Promozione Turistica e l'Autorità Portuale. La decisione è maturata per ragioni di natura costituzionale: poiché la disciplina dei contratti è materia di esclusiva competenza statale, la proroga regionale rischiava di essere dichiarata illegittima, mettendo potenzialmente in crisi la validità di tutti gli atti firmati dai dirigenti nel periodo extra-mandato.

Nonostante l'abrogazione della proroga per i vertici contrattualizzati, resta invece valida quella relativa al Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (DSU). In questo caso specifico, i membri del CdA non sono legati alla Regione da un vincolo contrattuale di lavoro subordinato, permettendo così alla normativa regionale di operare senza invadere la sfera legislativa dello Stato e senza il rischio di ricorsi formali.

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