Per i giudici non è dimostrata una strategia dei gestori uscenti per ritardare il subentro di Autolinee Toscane

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato la sanzione Antitrust da quasi 300mila euro contro Ataf e Linea. Secondo i giudici, il ritardo nell’ingresso del nuovo gestore del trasporto pubblico non è riconducibile a una strategia unitaria ed escludente delle precedenti concessionarie.
La controversia nasce dalla gara regionale avviata nel 2012 e conclusa con il passaggio ad Autolinee Toscane il primo novembre 2021, dopo contenziosi e affidamenti temporanei. Durante la transizione, il nuovo gestore aveva denunciato presunti comportamenti ostruzionistici nella trasmissione dei dati e nel trasferimento di autobus e immobili, contestazioni poi sfociate nella sanzione dell’Antitrust.
Per il Consiglio di Stato, l’eventuale incompletezza delle informazioni non dimostra automaticamente una condotta anticoncorrenziale: può riguardare il rispetto degli obblighi contrattuali, senza configurare un illecito Antitrust. I giudici hanno inoltre osservato che Autolinee Toscane, durante le trattative, aveva richiesto contratti di locazione al posto della cessione dei beni. Lo scrive la Nazione. 
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