Secondo le organizzazioni dei tassisti fiorentini - Confartigianato Taxi, Sitafi Federtaxi Cisal, Uiltrasporti Toscana, Ugl Taxi, Unica Taxi Cgil, Uritaxi Firenze - l'avvocatura del Comune di Firenze sembra "interpretare al contrario la normativa" di settore che si rifà alla legge 21/92.
"Ciò che sta accadendo è incredibile - affermano i tassisti in un comunicato - Si controllano i vettori, taxi e noleggi da rimessa che rispettano la l. 21/92, invece di chi la vìola", "da circa un anno - questa è l'accusa - la multinazionale americana Uber opera attraverso i noleggi da rimessa della Toscana secondo un illegale principio di territorialità regionale: non importa da quale provincia un noleggio da rimessa sia stato autorizzato, e viene fatto lavorare su Firenze, Siena o Pisa".
"Non capivamo cosa ispirasse questo modus operandi ma oggi rileviamo quanto segue - proseguono le sigle dei tassisti - A causa di quella che appare, di fatto, un'errata interpretazione della normativa, platealmente contra legem, è emersa da parte dell'Avvocatura del Comune di Firenze la convinzione che un noleggio da rimessa possa acquisire legittimamente un servizio su piazza se acquisito attraverso applicativo tecnologico".
Per i tassisti "ciò già di per sé vìola la normativa di settore, dato che l'art. 3 della l. 21/92 prevede che "il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici".
"Questa che appare essere l'interpretazione dell'Avvocatura, invece trasforma il noleggio da rimessa che si dovrebbe rivolgere ad un'utenza specifica, in un noleggio da piazza, con regole di favore, che si rivolge ad un'utenza generica" ma "quest'ultima competenza spetta esclusivamente al taxi, in quanto gravato da precisi obblighi di servizio a tutela dell'utenza. Non a caso, infatti, dai radiotaxi il taxi viene assegnato secondo un parametro di vicinanza, dunque rivolgendosi ad un utente generico, e non perché scelto da un cliente specifico".
Le stesse sigle sindacali dei tassisti di Firenze si domandano, sempre nella stessa nota, se "questa lettura 'a contrario' della normativa, deriva da un'interpretazione erronea della sentenza 56/2020 della Corte Costituzionale da parte di una casa editrice, Egaf, a cui attingerebbero le stesse autorità?". Ma, affermano, "la sentenza richiamata è già stata interpretata dall'unico organo del diritto amministrativo che fa interpretazione autentica della legge, ossia il Consiglio di Stato, il quale con la sentenza 5481/2020 e successive, si è già espresso da anni in modo unanime e costante".
Il Consiglio di Stato, "a sua volta ha sentenziato che "in tal senso, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 56 del 2020 ha affermato che "il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di Ncc, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto".
Inoltre, prosegue la nota, "il legislatore ha imposto che l'attività di Ncc abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l'inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell'ultima modifica normativa (apportata dall'art. 10 - bis, comma 1 lett. b) d.l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l'altro l'esercente l'attività di Ncc sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel comune di appartenenza potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri comuni, purché presenti, nel territorio provinciale. Nulla cambia, però, sulle modalità confermate dal legislatore di esercizio dell'attività di Ncc".
"Di tutto questo - concludono - informiamo da anni le autorità ma qui ci troviamo davanti un muro di gomma che sta arrecando danni milionari ai taxi ed ai noleggi da rimessa che operano nel rispetto della legge", danni "di cui qualcuno prima o poi dovrà rispondere, e che sta producendo problemi di ordine pubblico", "a nostro parere sarebbe opportuno che l'Avvocatura comunale conformasse l'informazione giuridica, che dà alle autorità competenti, a quanto sancito dal Consiglio di Stato" cambiando l'interpretazione - che i tassisti non ritengono corretta - che la stessa Avvocatura comunale dà sulla legge 21/92 "affinché si vada da subito ad una corretta applicazione della normativa di settore".
"Ciò che sta accadendo è incredibile - affermano i tassisti in un comunicato - Si controllano i vettori, taxi e noleggi da rimessa che rispettano la l. 21/92, invece di chi la vìola", "da circa un anno - questa è l'accusa - la multinazionale americana Uber opera attraverso i noleggi da rimessa della Toscana secondo un illegale principio di territorialità regionale: non importa da quale provincia un noleggio da rimessa sia stato autorizzato, e viene fatto lavorare su Firenze, Siena o Pisa".
"Non capivamo cosa ispirasse questo modus operandi ma oggi rileviamo quanto segue - proseguono le sigle dei tassisti - A causa di quella che appare, di fatto, un'errata interpretazione della normativa, platealmente contra legem, è emersa da parte dell'Avvocatura del Comune di Firenze la convinzione che un noleggio da rimessa possa acquisire legittimamente un servizio su piazza se acquisito attraverso applicativo tecnologico".
Per i tassisti "ciò già di per sé vìola la normativa di settore, dato che l'art. 3 della l. 21/92 prevede che "il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici".
"Questa che appare essere l'interpretazione dell'Avvocatura, invece trasforma il noleggio da rimessa che si dovrebbe rivolgere ad un'utenza specifica, in un noleggio da piazza, con regole di favore, che si rivolge ad un'utenza generica" ma "quest'ultima competenza spetta esclusivamente al taxi, in quanto gravato da precisi obblighi di servizio a tutela dell'utenza. Non a caso, infatti, dai radiotaxi il taxi viene assegnato secondo un parametro di vicinanza, dunque rivolgendosi ad un utente generico, e non perché scelto da un cliente specifico".
Le stesse sigle sindacali dei tassisti di Firenze si domandano, sempre nella stessa nota, se "questa lettura 'a contrario' della normativa, deriva da un'interpretazione erronea della sentenza 56/2020 della Corte Costituzionale da parte di una casa editrice, Egaf, a cui attingerebbero le stesse autorità?". Ma, affermano, "la sentenza richiamata è già stata interpretata dall'unico organo del diritto amministrativo che fa interpretazione autentica della legge, ossia il Consiglio di Stato, il quale con la sentenza 5481/2020 e successive, si è già espresso da anni in modo unanime e costante".
Il Consiglio di Stato, "a sua volta ha sentenziato che "in tal senso, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 56 del 2020 ha affermato che "il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha così individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio di Ncc, tenendo conto della sua vocazione locale che giustifica la correlata introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto".
Inoltre, prosegue la nota, "il legislatore ha imposto che l'attività di Ncc abbia un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta anche la sede operativa: ivi deve avvenire l'inizio del servizio (o il prelevamento del cliente), ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici; a seguito dell'ultima modifica normativa (apportata dall'art. 10 - bis, comma 1 lett. b) d.l. n. 135 del 2008) e della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, seconda parte, è solo escluso che tra un servizio e l'altro l'esercente l'attività di Ncc sia più tenuto a far ritorno alla rimessa situata nel comune di appartenenza potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri comuni, purché presenti, nel territorio provinciale. Nulla cambia, però, sulle modalità confermate dal legislatore di esercizio dell'attività di Ncc".
"Di tutto questo - concludono - informiamo da anni le autorità ma qui ci troviamo davanti un muro di gomma che sta arrecando danni milionari ai taxi ed ai noleggi da rimessa che operano nel rispetto della legge", danni "di cui qualcuno prima o poi dovrà rispondere, e che sta producendo problemi di ordine pubblico", "a nostro parere sarebbe opportuno che l'Avvocatura comunale conformasse l'informazione giuridica, che dà alle autorità competenti, a quanto sancito dal Consiglio di Stato" cambiando l'interpretazione - che i tassisti non ritengono corretta - che la stessa Avvocatura comunale dà sulla legge 21/92 "affinché si vada da subito ad una corretta applicazione della normativa di settore".
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