Il Tar della Toscana "dà ragione al Codacons in tema di affitti brevi e con una sentenza emessa oggi dichiara il ricorso contro il comune di Firenze improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse". Così in una nota lo stesso Codacons che, si ricorda, "in rappresentanza di diversi proprietari di immobili ubicati nel centro storico di Firenze, aveva promosso ricorso al Tar contro l'ordinanza dell'amministrazione fiorentina tesa a vietare gli affitti brevi nell'area Unesco. Oggi arriva la sentenza del tribunale che riconosce pienamente le ragioni dell'associazione dei consumatori e dei proprietari".
Il Codacons evidenza quando scritto dai giudici amministrativi secondo cui gli obiettivi del divieto, così nella sentenza del Tar "risultano non più attuali proprio per effetto della sopravvenuta approvazione del piano operativo, che non li contiene. Quali che ne siano le ragioni, lo stralcio dal Po del divieto delle locazioni brevi turistiche finisce, infatti, con il comportare un vistoso disallineamento tra le misure di salvaguardia originate dall'adozione della variante al R.U. e le scelte effettuate dal Comune con l'approvazione del piano operativo, nel senso che le prime non sono coerenti con le seconde, né ad esse funzionali, determinandosi di conseguenza una almeno apparente aporia generata dall'incompatibilità fra l'assetto territoriale futuro preconizzato dalla variante al regolamento urbanistico, che prevede il divieto delle locazioni turistiche brevi, e quello preconizzato dal piano operativo, che quel divieto non prevede. (...) Per tutte le ragioni esposte, con l'approvazione del Po debbono ritenersi cessati gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'adozione della variante al regolamento urbanistico e, con essi, l'interesse all'impugnazione. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile con assorbimento di ogni ulteriore questione processuale e di merito".
Il Codacons evidenza quando scritto dai giudici amministrativi secondo cui gli obiettivi del divieto, così nella sentenza del Tar "risultano non più attuali proprio per effetto della sopravvenuta approvazione del piano operativo, che non li contiene. Quali che ne siano le ragioni, lo stralcio dal Po del divieto delle locazioni brevi turistiche finisce, infatti, con il comportare un vistoso disallineamento tra le misure di salvaguardia originate dall'adozione della variante al R.U. e le scelte effettuate dal Comune con l'approvazione del piano operativo, nel senso che le prime non sono coerenti con le seconde, né ad esse funzionali, determinandosi di conseguenza una almeno apparente aporia generata dall'incompatibilità fra l'assetto territoriale futuro preconizzato dalla variante al regolamento urbanistico, che prevede il divieto delle locazioni turistiche brevi, e quello preconizzato dal piano operativo, che quel divieto non prevede. (...) Per tutte le ragioni esposte, con l'approvazione del Po debbono ritenersi cessati gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'adozione della variante al regolamento urbanistico e, con essi, l'interesse all'impugnazione. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile con assorbimento di ogni ulteriore questione processuale e di merito".
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