"La Corte costituzionale con questa sentenza interpretativa di rigetto, di fatto allarga il significato che delle terapie di sostegno vitale ha dato il giudice rimettente e le parti ricorrenti, dovendosi comprendere in queste non solo i Nia ma tutte le terapie farmacologiche interventistiche e di altro tipo svolte da personale infermieristico o dagli stessi familiari senza le quali il soggetto morirebbe (dunque dallo svuotamento della vescica o delle feci, all'aspirazione bronchiale)". Lo sottolinea l'avvocato Gianni Baldini di Firenze, uno dei legali dei ricorrenti, riguardo alla sentenza odierna della Corte Costituzionale sul suicidio assistito.
"Pertanto - prosegue - sussistendo le quattro condizioni previste nell'ordinanza 242 (piena capacità di intendere e volere, sofferenze intollerabili, prognosi infausta, refrattarietà ad ogni terapia) il soggetto potrà chiedere di accedere al suicidio medicalmente assistito a prescindere dal tipo di terapie a cui è in quel momento sottoposto".
"In pratica - commenta l'avvocato Baldini - la Corte costituzionale ha ritenuto che le terapie di sostegno Vitale non debbano essere considerate solo i Nia (idratazione, alimentazione, ventilazione artificiale) ma qualsiasi intervento sanitario senza il quale il soggetto andrebbe incontro alla morte, quindi sussistendo le quattro condizioni di cui all'ordinanza 242 del 2018 la Corte ammette il suicidio medicalmente assistito anche qualora il soggetto non sia sottoposto a Nia".
"Pertanto - prosegue - sussistendo le quattro condizioni previste nell'ordinanza 242 (piena capacità di intendere e volere, sofferenze intollerabili, prognosi infausta, refrattarietà ad ogni terapia) il soggetto potrà chiedere di accedere al suicidio medicalmente assistito a prescindere dal tipo di terapie a cui è in quel momento sottoposto".
"In pratica - commenta l'avvocato Baldini - la Corte costituzionale ha ritenuto che le terapie di sostegno Vitale non debbano essere considerate solo i Nia (idratazione, alimentazione, ventilazione artificiale) ma qualsiasi intervento sanitario senza il quale il soggetto andrebbe incontro alla morte, quindi sussistendo le quattro condizioni di cui all'ordinanza 242 del 2018 la Corte ammette il suicidio medicalmente assistito anche qualora il soggetto non sia sottoposto a Nia".
Condividi
La funzionalità è stata disattivata perché si avvale di cookies (Maggiori informazioni)
Attiva i cookies
Attiva i cookies













