Contro la terza parte del piano del Comune di Firenze relativa al commercio su area pubblica, edicole, chioschi e il sindacato nazionale autonomo dei giornalai si erano rivolti al Tar contestando nello specifico due punti: la limitazione della superficie espositiva e di vendita utilizzabile per i prodotti accessori e il sistema sanzionatorio di natura interdittiva, giudicato dai ricorrenti eccessivamente gravoso.
Come riporta questa mattina La Nazione, il Tar ha però respinto le doglianze dei ricorrenti confermando l’operato del Comune di Firenze.
In particolare, spiega il quotidiano, nel mirino di edicolanti e chioschi c’era la regola comunale secondo la quale solo il 30% della superficie espositiva può essere occupato dall’esposizione di beni differenti da giornali e riviste.
Una regola giudicata eccessiva dalla categoria ma non dai giudici amministrativi, che nella sentenza hanno spiegato che quello comunale è “un potere esercitato in termini di piena ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con i principi ordinamentali” senza imporre un sacrificio eccessivo alle “esigenze commerciali degli edicolanti”.
Anche il sistema sanzionatorio messo a punto da Palazzo Vecchio è stato fatto salvo dal Tar. I ricorrenti ritenevano eccessiva la sospensione momentanea dell’attività per dieci giorni e la misura accessoria della sospensione per altri 20 giorni in caso di reiterazione, arrivando fino alla decadenza della concessione di uso di suolo pubblico. Ma i giudici amministrativi hanno ritenuto che l’apparato sanzionatorio messo a punto da Palazzo Vecchio rientrasse a pieno titolo in quel potere di autotutela di cui la pubblica amministrazione gode. Respinta anche la parte di ricorso sull’eccessiva severità delle pene, giudicate coerenti con l’impianto generale delle norme comunali considerate.
Come riporta questa mattina La Nazione, il Tar ha però respinto le doglianze dei ricorrenti confermando l’operato del Comune di Firenze.
In particolare, spiega il quotidiano, nel mirino di edicolanti e chioschi c’era la regola comunale secondo la quale solo il 30% della superficie espositiva può essere occupato dall’esposizione di beni differenti da giornali e riviste.
Una regola giudicata eccessiva dalla categoria ma non dai giudici amministrativi, che nella sentenza hanno spiegato che quello comunale è “un potere esercitato in termini di piena ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con i principi ordinamentali” senza imporre un sacrificio eccessivo alle “esigenze commerciali degli edicolanti”.
Anche il sistema sanzionatorio messo a punto da Palazzo Vecchio è stato fatto salvo dal Tar. I ricorrenti ritenevano eccessiva la sospensione momentanea dell’attività per dieci giorni e la misura accessoria della sospensione per altri 20 giorni in caso di reiterazione, arrivando fino alla decadenza della concessione di uso di suolo pubblico. Ma i giudici amministrativi hanno ritenuto che l’apparato sanzionatorio messo a punto da Palazzo Vecchio rientrasse a pieno titolo in quel potere di autotutela di cui la pubblica amministrazione gode. Respinta anche la parte di ricorso sull’eccessiva severità delle pene, giudicate coerenti con l’impianto generale delle norme comunali considerate.
Condividi
La funzionalità è stata disattivata perché si avvale di cookies (Maggiori informazioni)
Attiva i cookies
Attiva i cookies