E' legittima la misura dell'isolamento disciplinare disposta nei confronti di un detenuto che aveva provocato un incendio nella sua cella nel carcere di Sollicciano. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze.
Secondo il Tribunale il detenuto aveva dato fuoco alle suppellettili della cella "per sottrarsi alla condizione d'isolamento che riteneva insopportabile", segnalando la scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa, oppure, in alternativa, l'esimente della particolare tenuità del fatto.
La Corte ha però ritenuto implausibile la motivazione, sotto entrambi i profili. Quanto alla legittima difesa, per la Consulta "il detenuto avrebbe potuto evitare il pericolo, che alla sua salute eventualmente fosse derivato dall'isolamento, ricorrendo al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o chiedendo il pronto intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria, senza alcun bisogno di bruciare le dotazioni di cella".
Sulla non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la sentenza rimarca che "l'ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la stessa legittimità costituzionale delle norme sulle quali essa si fonda, restando però certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia".
La Corte Costituzionale si è epsressa anche su un altro caso sollevato dal Tribunale di Firenze: secondo la Consulta non è illegittimo il divieto di concedere per una seconda volta la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Innanzitutto, rileva la Corte, il divieto non vìola la presunzione d'innocenza tutelata dalla Costituzione, "in quanto non si riconnette 'a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza', ma a una scelta discrezionale del legislatore 'di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo mediante un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori'".
Inoltre, prosegue la sentenza, "la scelta legislativa, nel delimitare 'l'àmbito applicativo di un istituto dotato di spiccata specialità', non determina alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alla messa alla prova dei minori, contraddistinta da una funzione essenzialmente rieducativa e di reinserimento, e alle altre eterogenee fattispecie evocate dal rimettente, che presuppongono una pronuncia di condanna (patteggiamento, decreto penale di condanna, misure alternative, sospensione condizionale) o hanno un differente e peculiare àmbito di operatività (oblazione, estinzione del reato per condotte riparatorie)".
Infine, il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova è funzionale alla salvaguardia della complessiva compatibilità costituzionale dell'istituto, che non mira soltanto a ridurre i procedimenti pendenti, ma persegue "molteplici e complesse funzioni".
Secondo il Tribunale il detenuto aveva dato fuoco alle suppellettili della cella "per sottrarsi alla condizione d'isolamento che riteneva insopportabile", segnalando la scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa, oppure, in alternativa, l'esimente della particolare tenuità del fatto.
La Corte ha però ritenuto implausibile la motivazione, sotto entrambi i profili. Quanto alla legittima difesa, per la Consulta "il detenuto avrebbe potuto evitare il pericolo, che alla sua salute eventualmente fosse derivato dall'isolamento, ricorrendo al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o chiedendo il pronto intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria, senza alcun bisogno di bruciare le dotazioni di cella".
Sulla non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la sentenza rimarca che "l'ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la stessa legittimità costituzionale delle norme sulle quali essa si fonda, restando però certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia".
La Corte Costituzionale si è epsressa anche su un altro caso sollevato dal Tribunale di Firenze: secondo la Consulta non è illegittimo il divieto di concedere per una seconda volta la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Innanzitutto, rileva la Corte, il divieto non vìola la presunzione d'innocenza tutelata dalla Costituzione, "in quanto non si riconnette 'a una precedente affermazione di responsabilità penale o a un malcelato stigma di colpevolezza', ma a una scelta discrezionale del legislatore 'di offrire una sola volta alla persona accusata di un reato la possibilità di evitare la stessa celebrazione di un processo mediante un percorso alternativo dai marcati tratti rieducativi e riparatori'".
Inoltre, prosegue la sentenza, "la scelta legislativa, nel delimitare 'l'àmbito applicativo di un istituto dotato di spiccata specialità', non determina alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alla messa alla prova dei minori, contraddistinta da una funzione essenzialmente rieducativa e di reinserimento, e alle altre eterogenee fattispecie evocate dal rimettente, che presuppongono una pronuncia di condanna (patteggiamento, decreto penale di condanna, misure alternative, sospensione condizionale) o hanno un differente e peculiare àmbito di operatività (oblazione, estinzione del reato per condotte riparatorie)".
Infine, il divieto di concedere per più di una volta la sospensione del procedimento con messa alla prova è funzionale alla salvaguardia della complessiva compatibilità costituzionale dell'istituto, che non mira soltanto a ridurre i procedimenti pendenti, ma persegue "molteplici e complesse funzioni".
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