Il Tar della Toscana ha condannato il ministero della Giustizia a risarcire all'ex direttrice del carcere fiorentino di Sollicciano Antonella Tuoni 20.852 euro oltre alla rivalutazione e agli interessi, a titolo di danno per la sanzione disciplinare che le fu inflitta il 5 novembre 2024 e che fu poi annullata dagli stessi giudici amministrativi.
L'amministrazione giudiziaria, così sempre la decisione del Tar depositata giorni fa, è stata condannata anche a pagare 5.000 euro di spese di lite e 3.600 per la consulenza tecnica d'ufficio. Disposta poi la cancellazione "delle frasi sconvenienti riguardanti" la ricorrente contenute nelle memoria dell'Amministrazione resistente".
A Tuoni fu inflitta una sanzione disciplinare, con riduzione del quinto dello stipendio per sei mesi, per addebiti contestati per le gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie nel penitenziario rilevate nel corso di due ispezioni nel 2024 e in base a un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze. Nel maggio 2025 il Tar accolse però il ricorso presentato dai legali di Tuoni, annullando la sanzione e condannando il ministero alla restituzione delle somme trattenute alla dirigente, da febbraio 2025 nominata alla guida del carcere di Arezzo dopo che non le era stato rinnovato l'incarico a Sollicciano. I giudici avevano poi disposto una consulenza tecnica per calcolare il risarcimento del danno: la decisione in merito è appunto arrivata nei giorni scorsi.
Riguardo alla motivazione sull'annullamento della sanzione, il Tar aveva ritenuto fondate le "censure di difetto di istruttoria e di insufficienza di motivazione" del provvedimento contestate dai legali di Tuoni, "dal momento che, a fronte delle giustificazioni formulate dall'incolpata, gli atti conclusivi del procedimento disciplinare non distinguono adeguatamente tra le criticità che, necessitando interventi di manutenzione straordinaria, esulavano dalla sfera di competenza e di responsabilità dell'incolpata, e quelle che, invece, avrebbero potuto essere risolte attraverso interventi di manutenzione ordinaria o misure di organizzazione e gestione del personale e non motivano in ordine alle difese dell'interessata relative alla mancanza delle risorse umane e finanziarie necessarie" per eseguire i lavori.
L'amministrazione giudiziaria, così sempre la decisione del Tar depositata giorni fa, è stata condannata anche a pagare 5.000 euro di spese di lite e 3.600 per la consulenza tecnica d'ufficio. Disposta poi la cancellazione "delle frasi sconvenienti riguardanti" la ricorrente contenute nelle memoria dell'Amministrazione resistente".
A Tuoni fu inflitta una sanzione disciplinare, con riduzione del quinto dello stipendio per sei mesi, per addebiti contestati per le gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie nel penitenziario rilevate nel corso di due ispezioni nel 2024 e in base a un'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze. Nel maggio 2025 il Tar accolse però il ricorso presentato dai legali di Tuoni, annullando la sanzione e condannando il ministero alla restituzione delle somme trattenute alla dirigente, da febbraio 2025 nominata alla guida del carcere di Arezzo dopo che non le era stato rinnovato l'incarico a Sollicciano. I giudici avevano poi disposto una consulenza tecnica per calcolare il risarcimento del danno: la decisione in merito è appunto arrivata nei giorni scorsi.
Riguardo alla motivazione sull'annullamento della sanzione, il Tar aveva ritenuto fondate le "censure di difetto di istruttoria e di insufficienza di motivazione" del provvedimento contestate dai legali di Tuoni, "dal momento che, a fronte delle giustificazioni formulate dall'incolpata, gli atti conclusivi del procedimento disciplinare non distinguono adeguatamente tra le criticità che, necessitando interventi di manutenzione straordinaria, esulavano dalla sfera di competenza e di responsabilità dell'incolpata, e quelle che, invece, avrebbero potuto essere risolte attraverso interventi di manutenzione ordinaria o misure di organizzazione e gestione del personale e non motivano in ordine alle difese dell'interessata relative alla mancanza delle risorse umane e finanziarie necessarie" per eseguire i lavori.
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