La Prefettura aveva revocato l’accoglienza e chiesto la restituzione delle somme percepite, ma i giudici contestano la mancanza di proporzionalità rispetto al reddito del richiedente

Un cittadino nigeriano ospitato per quasi due anni in un centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Scandicci dovrà essere nuovamente valutato dopo che il Tar ha annullato la richiesta del Ministero dell’Interno di restituire circa 20mila euro per i costi dell’accoglienza ricevuta.

L’uomo, titolare di protezione umanitaria, aveva trovato lavoro mentre era ancora ospite della struttura, percependo circa 13mila euro nel 2020 e oltre 23mila euro nel 2021. Per questo la Prefettura di Firenze aveva sospeso l’assegno sociale e revocato l’accoglienza, sostenendo che non avesse più bisogno del sostegno economico previsto per i richiedenti asilo.

Successivamente il Viminale gli aveva chiesto di rimborsare le spese sostenute dallo Stato, calcolate in 28,60 euro al giorno dal gennaio 2021 fino al dicembre 2022.

Il migrante ha però fatto ricorso sostenendo di non essere stato informato dal gestore del Cas delle conseguenze economiche del mantenimento dell’accoglienza e di non avere la possibilità concreta di restituire la somma richiesta, nemmeno tramite rateizzazione.

Il Tar gli ha dato ragione, giudicando illegittimo il provvedimento nella parte relativa al rimborso. Secondo i giudici, il Ministero non ha verificato adeguatamente la reale situazione economica del richiedente né rispettato il principio di proporzionalità, perché la somma richiesta avrebbe sostanzialmente azzerato il suo reddito.

La sentenza sottolinea che l’amministrazione deve valutare caso per caso le condizioni economiche del beneficiario e garantire che il sistema non produca effetti contrari all’integrazione sociale e lavorativa dei migranti titolari di protezione internazionale. Lo scrive la Nazione. 

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