La legge prevede modifiche anche riguardo alla disciplina degli stabilimenti balneari e delle agenzie di viaggio

Nella riforma del Testo unico del turismo della Regione Toscana, approvata in nottata dal Consiglio regionale, ci sono novità per le attività ricettive, per gli affitti brevi, per la promozione turistica e le attività di trasporto. Si introduce inoltre, tra i 'Principi generali', una norma relativa alla salvaguardia dei diritti del turista e una relativa alla promozione e alla tutela del turismo sostenibile.
    
Per quanto riguarda le strutture ricettive, si prevede l'accorpamento di norme comuni e di contenuto omogeneo all'interno delle varie categorie di strutture ricettive (alberghiere, all'aperto, extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione). Si conferisce inoltre dignità autonoma alle strutture ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort).

    
Per le strutture alberghiere si introduce la possibilità di utilizzare alcuni locali della struttura (non oltre il 40%) per lo svolgimento di attività di smart working e la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni, purché collocate nelle vicinanze, e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva. La Regione e i Comuni possono prevedere agevolazioni a favore degli alberghi a 1 o 2 stelle che stipulano convenzioni con università, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Its Academy, aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a studenti, pazienti e loro familiari, lavoratori. Gli alberghi a 4 o 5 stelle che organizzano attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità saranno denominati Academy Hotel.

    
Si attribuisce ai Comuni a più alta densità turistica la possibilità di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli, veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti. La legge prevede modifiche anche riguardo alla disciplina degli stabilimenti balneari, e delle agenzie di viaggio.

    
Riguardo alla Regione e alle competenti agenzie regionali (Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana) si rafforzano e meglio delineano le funzioni di promozione turistica, in particolare di promozione e marketing turistico digitale; si rimarca il ruolo delle Comunità d'ambito turistico quale dimensione ottimale per l'esercizio associato da parte dei Comuni di significative funzioni locali in materia.
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