La Corte Costituzionale ha pubblicato oggi una sentenza che fa finalmente chiarezza sul settore delle locazioni turistiche e delle attività ricettive extralberghiere, un ambito in cui, secondo la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, “per anni il nostro paese ha scontato un ritardo normativo importante”.
“La sentenza della Corte Costituzionale pubblicata oggi arriva finalmente a fare chiarezza su un settore dove per anni il nostro paese ha scontato un ritardo normativo importante sul settore delle locazioni turistiche e delle attività ricettive extralberghiere, e la legge regionale Toscana è destinata a fare ‘scuola’ nelle altre regioni”, ha dichiarato Del Re.
Secondo la capogruppo, la Corte ha riconosciuto non solo la legittimità di inserire le quattro attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla Regione Toscana, affittacamere, b&b, case appartamenti vacanze e residenze d’epoca, dentro la categoria d’uso turistico-ricettiva e non più in quella residenziale, “ritenendo giusto dare attenzione prioritariamente all’attività economica svolta nell’immobile piuttosto che alle caratteristiche edilizie della civile abitazione”, ma ha altresì ritenuto legittimo il regime autorizzatorio per le locazioni turistiche.
L'esponente di Firenze Democratica ha sottolineato come il regime autorizzatorio quinquennale introdotto dalla Regione non significhi consolidare automaticamente situazioni esistenti: “Il regime autorizzatorio di durata quinquennale introdotto dalla Regione per le locazioni turistiche non vuol dire consolidare una situazione esistente, cosa che invece ha fatto il comune di Firenze con il suo regolamento attuativo della legge regionale, confermando tutte le locazioni turistiche presenti in città, e rinunciando così a regolamentare davvero questo settore”.
La sentenza è chiara anche sul diritto di proprietà: “Nessun diritto della proprietà può dirsi leso perché il proprietario può usare in altro modo il proprio immobile, affittandolo ad esempio ad un’utenza non turistica oppure può svolgere un’attività ricettiva extralberghiera: ‘La destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà’”.
“La sentenza della Corte Costituzionale pubblicata oggi arriva finalmente a fare chiarezza su un settore dove per anni il nostro paese ha scontato un ritardo normativo importante sul settore delle locazioni turistiche e delle attività ricettive extralberghiere, e la legge regionale Toscana è destinata a fare ‘scuola’ nelle altre regioni”, ha dichiarato Del Re.
Secondo la capogruppo, la Corte ha riconosciuto non solo la legittimità di inserire le quattro attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla Regione Toscana, affittacamere, b&b, case appartamenti vacanze e residenze d’epoca, dentro la categoria d’uso turistico-ricettiva e non più in quella residenziale, “ritenendo giusto dare attenzione prioritariamente all’attività economica svolta nell’immobile piuttosto che alle caratteristiche edilizie della civile abitazione”, ma ha altresì ritenuto legittimo il regime autorizzatorio per le locazioni turistiche.
L'esponente di Firenze Democratica ha sottolineato come il regime autorizzatorio quinquennale introdotto dalla Regione non significhi consolidare automaticamente situazioni esistenti: “Il regime autorizzatorio di durata quinquennale introdotto dalla Regione per le locazioni turistiche non vuol dire consolidare una situazione esistente, cosa che invece ha fatto il comune di Firenze con il suo regolamento attuativo della legge regionale, confermando tutte le locazioni turistiche presenti in città, e rinunciando così a regolamentare davvero questo settore”.
La sentenza è chiara anche sul diritto di proprietà: “Nessun diritto della proprietà può dirsi leso perché il proprietario può usare in altro modo il proprio immobile, affittandolo ad esempio ad un’utenza non turistica oppure può svolgere un’attività ricettiva extralberghiera: ‘La destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica non può essere considerata elemento essenziale del diritto di proprietà’”.
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